Per poter esercitare l’attività di agenti di commercio è necessario: Iscriversi presso la Camera di Commercio (CCIAA) al “Ruolo Agenti” Aprire una Partita IVA Iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) Analizziamo meglio ognuno di questi requisiti. 1. Iscrizione al Ruolo Agenti della CCIAA Esistono alcune controversie per quanto riguarda l’iscrizione al Ruolo Agenti. La legge italiana (legge n. 204/1985) impone questo requisito per poter svolgere l’attività di agente di commercio, nonostante sia la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (con le (sentenze n. 215/1998 e n. 456/2000) e la Cassazione (sentenza n. 4817/1999) abbiano deliberato che non è necessario essere iscritti al Ruolo Agenti. La legge italiana stabilisce però che l’iscrizione al Ruolo Agenti sia necessaria in quanto senza l’iscrizione, le Camere di Commercio possono negare l’iscrizione al Registro delle Imprese, anche se l’agente è già in possesso di un contratto di agenzia. 2. Apertura Partita IVA Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’agente di commercio deve provvedere all’apertura della Partita IVA (abbreviato P.I. oppure P.IVA). 3. Iscrizione al Registro delle Imprese Sempre entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’agente di commercio deve provvedere anche all’iscrizione alla CCIAA. Il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 02/11/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21/12/2007, ha approvato il “Modello di Comunicazione Unica”, che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione alla Camera di Commercio: iscrizione al Registro delle Imprese, moduli per l’Agenzia delle Entrate (codice fiscale e Partita Iva), moduli previdenziali e assistenziali, ecc.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Iscrizione al ruolo di agente”]Per poter esercitare l’attività di agente di commercio è necessario essere iscritti al “Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio” presso la CCIAA. Per potersi iscrivere è necessario avere determinati requisiti. Requisiti formali per iscrizione al Ruolo Agenti di Commercio Essere cittadino italiano, cittadino di uno degli stati UE, o cittadino straniero residente in Italia Godere dell’esercizio dei diritti civili Non essere mai stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, la Fede e l’Economia Pubblica, l’Industria e il Commercio, oppure per delitto per cui è prevista la reclusione per almeno 2 anni Avere assolto la scuola dell’obbligo Requisiti professionali per iscrizione al Ruolo Agente È necessario che ci fa la richiesta di iscrizione al Ruolo Agenti possieda almeno uno dei seguenti requisiti professionali: Aver frequentato un corso professionale specifico per agenti di commercio, superando l’esame finale. Questi corsi sono solitamente organizzati dall’Enasarco, dalla Camera di Commercio o da altri enti pubblici abilitati Possedere un titolo di studio abilitante alla professione di agente, come ad esempio il Diploma di Scuola Superiore con indirizzo Commerciale, la Laurea in materie giuridiche e commerciali Avere lavorato almeno 2 anni (negli ultimi 5 anni) presso un’impresa come lavoratore dipendente con qualifica di viaggiatore piazzista o dirigente o dipendente qualificato con appartenenza ai due livelli più elevati dei contratti di lavoro. Come fare la domanda di iscrizione al Ruolo Agente di Commercio? Per ottenere l’iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio, il soggetto deve presentare alla Camera di Commercio competente, una domanda in bollo. A questa domanda vanno allegati alcuni documenti: Certificato di residenza Certificato di cittadinanza Titolo di studio Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria Certificazione dei requisiti professionali richiesti (ad esempio l’attestato di superamento del corso abilitante) NB: non possono iscriversi al Ruolo Agenti i soggetti che stiano contemporaneamente svolgendo attività di lavoro come dipendente per persone, associazioni, enti pubblici o privati. L’iscrizione al Ruolo Agenti è inoltre vietata ai soggetti già iscritti al Ruolo Mediatori. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alla propria Camera di Commercio per farsi indicare tutta la documentazione necessaria per effettuare l’iscrizione.

Il contratto di agenzia prevede un diritto di esclusiva. Come stabilito dall’articolo 1743 del Codice Civile, al fine di tutelare sia gli interessi dell’azienda che quelli dell’agente di commercio, il preponente non può avvalersi di più agenti contemporaneamente per lo stesso ramo di attività e per la stessa zona geografica, e allo stesso modo l’agente non può stipulare contratti di agenzia con più società per la stessa area geografica e per lo stesso ramo d’affari. Codice Civile. Libro IV Delle obbligazioni. Titolo III – Capo X Del contratto di agenzia Art. 1743 Diritto di esclusiva Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Le leggi e le normative che regolamentano gli agenti di commercio sono contenute negli articoli del Codice Civile dal 1742 al 1752, nella Legge 3 maggio 1985 n. 204 e negli Accordi Economici Collettivi, tra cui l’AEC 30/10/1992 per il settore industriale, l’AEC 27/11/1992 e l’AEC del 16/02/2009 per il settore commerciale. Testi delle leggi e normative sugli Agenti di Commercio Ecco alcuni pdf e pagine web in cui è possibile trovare i testi integrali (a volte in formato .pdf scaricabile) delle leggi e normative sugli agenti di commercio. Codice Civile. Libro Quarto Delle obbligazioni. Titolo III Dei singoli contratti. Capo X Del contratto di agenzia Art. 1742 – Nozione Art. 1743 – Diritto di esclusiva Art. 1744 – Riscossioni Art. 1745 – Rappresentanza dell’agente Art. 1746 – Obblighi dell’agente Art. 1747 – Impedimento dell’agente Art. 1748 – Diritti dell’agente Art. 1749 – Obblighi del preponente Art. 1750 – Durata del contratto o recesso Art. 1751 – Indennità in caso di cessazione del rapporto Art. 1751 bis – Patto di non concorrenza Art. 1752 – Agente con rappresentanza http://www.fisascat.it/upload/docs/Codice%20Civile%20Capo%20X%20 Contratto%20di%20Agenzia.pdf Legge 3 maggio 1985, n. 204 Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 22 maggio 1985) http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/recuperi/Impresa_ internazionalizzazione/legge-3-maggio-1985-n-204.pdf AEC – Accordo Economico Collettivo 16 febbraio 2009 Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio. http://www.fnaarc.it/documenti-originali/accordi-economici-collettivi-commercio-febbraio-2009.pdf AEC – Accordo Economico Collettivo 30 ottobre 1992 per il settore industria http://www.usarcipescara.it/doc/AEC_1992_Integrazione.pdf AEC – Accordo Economico Collettivo 27 novembre 1992 per il settore commercio Disponibile a breve.

Forme di Licenziamento: Giusta Causa e Giustificato Motivo Il licenziamento è l’atto con cui il datore di lavoro recede unilateralmente un dipendente quando si verificano determinate situazioni nel rapporto lavorativo. Tale atto unilaterale non richiede pertanto il concorso della volontà del lavoratore dipendente e produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato (come stabilito dall’articolo 1334 del Codice Civile – “Efficacia degli atti unilaterali”). Secondo la giurisprudenza italiana e le regole fissate nei contratti collettivi di lavoro, il datore di lavoro può intimare il licenziamento individuale di un dipendente solo per giustificato causa o giustificato motivo (Art. 1 Legge 15 luglio 1966, n. 604- Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali pubblicata nella G.U. n. 195 del 6 agosto 1966; art. 18 dello Statuto dei lavoratori). Il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo avviene a causa di una condotta illegittima del lavoratore, mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo avviene per cause legate alla situazione in cui si trova l’azienda. Accertamento della Giusta Causa di Licenziamento Quando si deve accertare la sussistenza della giusta causa di un licenziamento la Suprema Corte si è sempre pronunciata asserendo che occorre esaminare caso per caso sia lo specifico comportamento del lavoratore in relazioni alle mansioni da lui svolte, sia in relazione alla gravità dell’inadempienza e alla sussistenza dell’elemento doloso o colposo in questione. In quest’ottica, anche un’attività svolta al di fuori dell’ambito lavorativo potrebbe essere considerata motivo che integra la giusta causa, quale ad esempio il furto commesso da un cassiere di banca al di fuori dal lavoro, mentre il furto commesso al di fuori dal lavoro da una dattilografa di un istituto bancario non potrebbe essere considerato giusta causa. Da ciò ne consegue che ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento non è necessario che il lavoratore abbia provocato un danno materiale al suo datore di lavoro, ma è sufficiente un pericolo di danno. Casi di Giusta causa di Licenziamento del Dipendente Ecco alcuni tra i comportamenti del lavoratore che comunemente ricorrono quando è accertata la giusta causa di licenziamento: falsa malattia e falso infortunio violazione del patto di non concorrenza scorretto uso dei permessi per ex legge 104/92 falsa timbratura del cartellino perdita dei requisiti CIG (Cassa Integrazione Guadagni) rifiuto ingiustificato e reiterato di eseguire la prestazione lavorativa ingiustificato abbandono del posto di lavoro e conseguente messa in mancanza di sicurezza degli impianti e possibile pericolo di incolumità delle persone insubordinazione (minacce rivolte dal lavoratore ai superiori) rifiuto di riprendere il lavoro in caso il medico fiscale abbia constatato l’insussistenza di una malattia prestazione lavorativa a favore di terzi in costanza di malattia (se tale attività pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al lavoro) sottrazione di beni aziendali nell’esercizio delle proprie mansioni (specie se fiduciarie) condotta extralavorativa penalmente rilevante ed idonea a far venir meno il vincolo fiduciario (ad esempio rapina commessa da un cassiere bancario

Di seguito vengono riassunti i principali costi deducibili e imposte detraibili per quanto riguarda le spese sostenute dagli agenti di commercio per lo svolgimento della loro attività. Che differenza c’è tra deducibilità e detraibilità? Deducibilità e detraibilità non sono la stessa cosa. La deducibilità è inerente alla percentuale del costo che può essere portato in deduzione dall’ammontare dei ricavi per la determinazione del reddito imponibile (in fase di dichiarazione dei redditi). La detraibilità dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) consiste invece nella percentuale dell’IVA assolta sulle fatture di acquisto che può essere detratta dall’IVA addebitata sulle fatture di vendita all’atto del calcolo dell’ammontare di debito IVA verso l’Erario. Tabella spese deducibili e IVA detraibile dagli agenti di commercio 2017 Acquisto Auto Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 25.822,24 euro) * superammortamento IVA detraibile: 100% Auto in leasing Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 25.822,24 euro) * superammortamento IVA detraibile: 100% Noleggio auto Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 5.164,57 euro annui). Dal 1° gennaio 2017 c’è stato un aumento del costo massimo deducibile per le autovetture in noleggio o locazione nello svolgimento della propria attività di agente o rappresentante: si è passati da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro annui. IVA detraibile: 100% Acquisto motociclo Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 4.131,66 euro) IVA detraibile: 100% (IVA non detraibile se motociclo con potenza superiore a 350 cc) Noleggio motociclo Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 774,69 euro annui) IVA detraibile: 100% (IVA non detraibile se motociclo con potenza superiore a 350 cc) Motociclo in leasing Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 4.131,66 euro) IVA detraibile: 100% (IVA non detraibile se motociclo con potenza superiore a 350 cc) Acquisto ciclomotore Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 2.065,83 euro) IVA detraibile: 100% Noleggio ciclomotore Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 413,17 euro annui) IVA detraibile: 100% Ciclomotore in leasing Spese deducibili: 80% del costo (su un massimo di 2.065,83 euro) IVA detraibile: 100% Carburanti (benzina, diesel, gasolio, …) Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 100% Bollo Auto Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 0 Assicurazione Auto Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 0 Spese di manutenzione auto Spese deducibili: 80% del costo (fino al limite del 5% del valore di tutti i beni strumentali dell’impresa. L’eventuale eccedenza può essere dedotta nei 5 esercizi successivi). IVA detraibile: 100% Lavaggio auto Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 100% Parcheggio auto Spese deducibili: 80% del costo (solo se si ottiene la fattura in cui è indicata la targa della macchina) IVA detraibile: 100% Pedaggio Autostrada Spese deducibili: 80% del costo (bisogna però farsi rilasciare la fattura da Autostrade per l’Italia) IVA detraibile: 100% Spese per mezzi di trasporto aerei e ferroviari (aereo, treno) Spese deducibili: 100% del costo (bisogna farsi rilasciare la fattura) IVA detraibile: 100% Spese di vitto e alloggio (hotel, ristoranti) Spese deducibili: 75% del costo IVA detraibile: 100% (nel caso in cui si abbia la fattura, altrimenti l’IVA fa cumulo insieme ai costi) Spese telefoniche (telefono di lavoro) Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 100% Cellulare Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 50% Computer, PC portatile, stampante, fax Spese deducibili: 100% (nell’anno se inferiori a 516,46 euro, altrimenti ammortizzabili negli esercizi successivi) IVA detraibile: 100% Affitto ufficio Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 100% Mobili e arredamento ufficio dell’agente di commercio Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 100% Contributi Enasarco Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 0 Contributi INPS Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 0 Contributi associativi Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 0 Tassa annuale CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 0 Compensi a sub-agenti o collaboratori dell’agente di commercio Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 100% Contributi Enasarco e FIRR per i sub-agenti Spese deducibili: 100% IVA detraibile: 0 Super Ammortamento Auto ANNO CONTABILE 2016 La Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28/12/2015) ha portato delle novità in merito alla determinazione delle quote di ammortamento deducibili in riferimento all’acquisto di beni strumentali nuovi, che riguardano anche gli agenti di commercio. Per i veicoli nuovi, acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dalle imprese e dai professionisti è prevista una maggiorazione degli ammortamenti del 40%. Oltre che per l’acquisto, la maggiorazione vale anche per i canoni di leasing, ma non per il noleggio auto a lungo termine. Per gli agenti e i rappresentanti di commercio il tetto di costo rilevante per la deduzione viene quindi aumentato del 40%, passando da 25.823 a di 36.152 euro. ANNO CONTABILE 2017 Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2017, gli agenti di commercio che acquistano l’auto a partire dal 1/1/2017 in poi non possono più beneficiare del superammortamento.

Che cos’è l’IRAP? L’IRAP, ovvero l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è un’imposta introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. Si tratta di un’imposta locale che viene applicata alle attività produttive esercitate in un determinata Regione d’Italia. Quanto si paga di IRAP? L’aliquota ordinaria IRAP è pari al 3,9% della differenza tra valore della produzione e costi della produzione. Essendo una tassa regionale, alcune regioni applicano un’aliquota più alta all’IRAP. Che cos’è il Modello IRAP 2016? Il Modello IRAP 2016 è il modulo che deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta 2015. Può essere scaricato in formato .pdf sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La guida per la compialazione del modello è disponibile qui. Quando si paga l’IRAP? Il primo acconto IRAP e il saldo dell’anno precedente vanno versati entro il 16 giugno. Il secondo acconto va invece pagato entro il 30 novembre. Gli agenti di commercio devono pagare l’IRAP? La circolare n. 28/E/2010 del 28 maggio 2010 in materia di IRAP ha ampliato quanto precedentemente affermato dalla Circolare n. 45/E del 13/06/2008, specificando che deve pagare l’IRAP deve essere pagata dagli agenti di commercio solo quando questi non sono “autonomamente organizzati”. La circolare indica quindi come discriminante per il pagamento dell’IRAP il concetto di “autonoma organizzazione”. Un agente di commercio svolge attività con autonoma organizzazione (e quindi non deve pagare l’IRAP) ad esempio in questi casi: l’agente di commercio non si avvale dell’attività lavorativa di terzi (cioè l’agente non ha dipendenti o collaboratori a progetto) l’agente di commercio utilizza beni strumentali non eccedenti le necessità minime dell’attività (in linea di massima i beni strumentali non dovrebbero eccedere i 15.000 euro). Il concetto è però più complesso e dovrebbe tenere conto anche del costo storico dei beni, anche se completamente ammortizzato. NB: Quello del pagamento dell’IRAP da parte degli agenti di commercio è un argomento molto dibattuto tra l’Agenzia delle Entrate e gli agenti stessi. La Corte di Cassazione in alcune sentenze ha dato ragione ai contribuenti e altre all’amministrazione finanziaria. Anche la Circolare n. 45/E del 2008 non indica dei criteri oggettivi, ma rimanda ad una valutazione caso per caso. Si consiglia quindi di rivolgersi sempre al proprio commercialista per valutare se si debba pagare o meno questa imposta.

L’ANAMA (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari), costituita nel 1992, con sede in Roma (Via Nazionale 60), è un’Associazione nazionale di categoria promossa e organizzata da Confesercenti, che opera in rappresentanza degli operatori del settore dell’intermediazione immobiliare e dei mediatori creditizi, associati alla Confederazione. ANAMA si colloca dal punto di vista organizzativo nell’ambito dell’apposita macroarea dei servizi istituita ai sensi dello Statuto e del regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti e si struttura, a livello territoriale, in ANAMA regionali e provinciali. La strategia di ANAMA è quella di individuare delle varie figure attraverso la struttura CONFESERCENTI territoriale, utilizzare le risorse umane ed organizzative offerte dalle aziende associate e valorizzare i singoli operatori associati. I Servizi di ANAMA per gli Agenti e Mediatori d’Affari ANAMA offre ai suoi associati convenzioni e agevolazioni con determinate aziende italiane ed opera anche tramite il suo sito internet (all’indirizzo http://www.anama.it/) nei seguenti settori: RC professionale, Antiriciclaggio, Portale web Acquisti, Firma digitale e Servizio certificazioni. Sul sito sono presenti una sezione dedicata ai documenti normativi del settore immobiliare, creditizio e dell’antiriciclaggio, consultabili e scaricabili, una sezione dedicata a richieste e domande agli esperti, un comodo scadenzario fiscale, un’area della modulistica, un’area sentenze ed una sezione di video tematici. Per accedere ai servizi internet di ANAMA ci si deve iscrivere registrandosi gratuitamente, così ad esempio sarà facile da casa trovare e scaricare tutti i moduli utili per la mediazione immobiliare. Ecco a titolo di esempio l’elenco della modulistica: incarico di vendita, proposta di acquisto, incarico di locazione, proposta di locazione, deposito provvigione, foglio visita, consegna dei documenti, autorizzazione alla trattativa.

Fondazione Enasarco: Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio Che cos’è l’Enasarco? Enasarco è l’acronimo di “Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio”, fin dal 1938 ente di diritto pubblico per la gestione della Previdenza, del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, dell’Istruzione Professionale e dell’Assistenza Sociale, è Fondazione Enasarco dal 27 novembre 1996. La Fondazione ENASARCO è gestita da un Consiglio di Amministrazione rappresentativo delle Associazioni sindacali degli Agenti di Commercio e delle Organizzazioni delle ditte mandanti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha il compito di esercitare il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione ENASARCO. Previdenza Enasarco per Agenti di Commercio Circa 300.000 sono le posizioni contributive attive di Agenti e 100.000 quelle delle Ditte mandanti obbligate alla contribuzione amministrate da Fondazione Enasarco. Si devono iscrivere a Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

La Federagenti è un’Associazione Sindacale, è per statuto una federazione autonoma degli agenti, subagenti, rappresentanti ed intermediari commercio e servizi in attività e pensionati che aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Cisal e a livello europeo a CESI (Confederazione europea dei Sindacati Indipendenti). Il sindacato Federagenti opera su tutto il territorio nazionale con circa 70 sedi, la sede nazionale è a Roma e vanta 30.000 iscritti tra gli agenti ed i rappresentanti di commercio, cioè circa il 10% degli operatori del settore. Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la Federagenti quale una delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Essere iscritti a Federagenti permette di usufruire di tutti servizi gratuiti e in convenzione, di essere tutelati nei propri interessi giuridici, economici e professionali inerenti al rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. La Federazione Federagenti serve a fornire ai propri iscritti i seguenti servizi di: Consulenza contrattuale , legale, fiscale e tributaria, previdenziale e per prestazioni specifiche dell’Enasarco Consulenza e assistenza previdenziali (conteggi delle indennità di fine rapporto gratuiti, domanda pensioneInps ed Enasarco tramite il Patronato Encal, ecc.) Consulenza ed assistenza fiscale e assistenza nei ricorsi Assistenza sanitaria ERV grazie all’accesso al network Newmed, costituito da Ospedali, Case di Cura, Laboratori di Analisi e Centri Diagnostici, Professionisti Medici e Studi Odontoiatrici, convenzionati con tariffe agevolate e a condizioni di favore. Aggiornamenti sulla professione grazie al periodico “Federagenti” e alla newsletter Offerte di lavoro.

Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio La Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (FIARC) è un’associazione di categoria che aderisce alla Confesercenti Nazionale e che ha sedi capillarmente distribuite su tutto il territorio nazionale. FIARC, organizzazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro, rappresenta uno dei sindacati più rappresentativi della categoria degli Agenti di Commercio e Rappresentanti di Commercio e un efficace punto di riferimento per i Promotori Finanziari. La Federazione ha il compito di promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva della categoria all’elaborazione della politica economica e sociale nazionale. È presente in tutti gli organismi pubblici e privati a rilevanza nazionale, regionale, provinciale e/o comunale in cui la rappresentanza sindacale è legittimata da leggi dello Stato, regolamenti o disposizioni particolari. Fra i principali obiettivi statutari fondanti della FIARC si evidenziano: La tutela degli interessi, e l’incentivo allo sviluppo della categoria con iniziative idonee. La rappresentanza della Categoria negli organismi pubblici e privati competenti e la capacità di dar pareri o prendere decisioni su questioni che coinvolgano i loro interessi. La stipula di accordi sindacali con le organizzazioni delle case mandanti o con le stesse case mandanti. La promozione e lo sviluppo di iniziative sul piano economico, tecnico e professionale a favore della categoria. A Cosa Serve la FIARC? La Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio FIARC serve a fornire molteplici servizi alla categoria degli agenti e dei rappresentanti di commercio sia in difesa degli interessi dei propri associati, sia fornendo proposte sui temi di categoria verso le istituzioni, sia attraverso la promozione e attivazione di corsi di formazione per la crescita professionale degli associati stessi. I servizi offerti coprono le seguenti aree tematiche: informazione, contrattuale, legale, fiscale, tributaria, previdenziale e di consulenza sull’Accordo Economico Collettivo (AEC).

Che cos’è la FNAARC? La FNAARC è la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio. Dal 1945 è un punto di riferimento apolitico associativo di categoria che raggruppa in federazione 108 associazioni territoriali e 6 di settore merceologico di agenti e rappresentanti di commercio. Il principale punto di forza della F.N.A.A.R.C. è dato, su tutto il territorio nazionale italiano, dall’elevato numero di agenti di commercio iscritti (più di 80.000), che consente di rappresentare e dare voce autorevole presso le autorità politiche, amministrative ed economiche. La Federazione F.N.A.A.R.C. aderisce inoltre alla a alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (Confcommercio) e a I.U.C.A.B. (International Union of Commercial Agents and Brokers). A cosa serve la FNAARC? La Federazione F.N.A.A.R.C. serve a fornire ai propri iscritti servizi: legali di istanze di rimborso IRAP (a partire dal 1998) di consulenza contrattuale, legale, fiscale e tributaria, previdenziale e per prestazioni specifiche dell’Enasarco.

Che cos’è il FIRR? F.I.R.R. è l’acronimo di Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto. In pratica il FIRR è costituito dalla somma di tutti i contributi accantonati a favore degli agenti di commercio dalle aziende mandanti. Questi contributi FITT vengono versati all’Enasarco. Quando avviene la liquidazione del FIRR? Il FIRR viene liquidato alla cessazione del contratto di agenzia tra azienda e agente. Quando cessa il mandato di agenzia, l’Enasarco provvede alla liquidazione del FIRR, versando all’agente il totale accantonato. Qualora però il mandato cessi nel corso dell’anno solare, il FIRR deve essere liquidato all’agente da parte dell’azienda mandante e non dall’Enasarco. La scadenza contributiva per l’anno solare corrente è il 31 marzo dell’anno solare successivo. A partire dal 01/01/2011 le domande di liquidazione devo essere effettuate online nell’area riservata https://in.enasarco.it/. Come avviene la liquidazione? La liquidazione del FIRR può essere effettuata tramite accredito sul conto corrente dell’agente, tramite assegno di traenza oppure andando a ritirare la somma direttamente presso la Banca Nazionale del Lavoro. Si precisa che l’importo che viene liquidato è al netto delle ritenute fiscali. Chi può usufruire del FIRR? Possono usufruire del Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto gli agenti che operano in forma individuale, in forma di società di persone (esempio SAS Società in Accomandita Semplice o SNC Società Non Cooperativa), oppure in forma di società di capitale (SPA Società per Azioni o SRL Società a Responsabilità Limitata). Calcolo del FIRR L’importo del contributo FIRR viene calcolato in funzione dell’importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, della tipologia di mandato con cui opera l’agente (agente monomandatario o plurimandatario) e della durata del mandato in mesi. L’Enasarco mette a disposizione anche un pratico calcolatore online del contributo FIRR all’indirizzo http://www.enasarco.it/tools/calcolo_contributi.

Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani U.S.A.R.C.I., fondata nel 1948, è l’Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani. Si tratta di un’organizzazione che rappresenta a livello sindacale gli agenti di commercio in modo totalmente apartitico. L’USARCI è presente su tutto il territorio nazionale con sedi provinciali e regionali, la sede nazionale si trova a Roma e coordina l’operato dell’intera organizzazione. A livello internazionale USARCI fa parte dello I.U.C.A.B. (International Union of Commercial Agents and Brokers) che raccoglie organizzazioni di soli agenti dei più importanti paesi del mondo occidentale. Si possono iscrivere all’USARCI solamente gli Agenti di Commercio e Rappresentanti che esercitano tale attività secondo le leggi vigenti. I Servizi di USARCI per gli Agenti USARCI offre consulenza tributaria e giuridica ai suoi iscritti tramite i seguenti servizi. Caaf Usarci Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale “CAAF dell’Agente Commerciale srl”, operante fin dal 1994, fornisce a tutti gli associati adeguate assistenza e tutela fiscale. Unico CAAF autorizzato all’esercizio, con decreto del 22 luglio 1998 nei confronti dei soli Agenti e Rappresentanti del Commercio ha sedi nelle seguenti città: Torino,Vercelli, Milano, Lodi, Roma,Verona, Savona, Genova e Teramo. I centri CAAF svolgono per i clienti i seguenti servizi: tenuta della contabilità (ed eventuale conservazione) delle scritture contabili, controllo formale della documentazione fornita dagli utenti (con particolare riguardo alle scritture tenute ai fini dell’Iva, delle imposte sui redditi ed a documenti fiscali, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi ,dei sostituti di imposta, delle dichiarazioni Iva, dei relativi allegati, prospetti e così via). Il Centro Tributario Il Centro Tributario: costituito nel 1986, è l’organismo di coordinamento delle problematiche fiscali della Categoria e costituisce un importante punto di riferimento, quale controparte, dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il Centro Giuridico Il Centro Giuridico, operante fin dal 1984, coordina e collega tutti i Legali consulenti dell’Organizzazione per garantire una adeguata tutela giuridica alla Categoria e inoltre svolge un importante ruolo di proposizione di miglioramenti normativi. L’Osservatorio sui mandati L’Osservazione sui Mandati di Agenzia operante dal 1992, permette all’USARCI di tenere monitorata l’evoluzione dei rapporti con le ditte Preponenti e costituisce uno strumento di indagine e di analisi, nonché di proposta per riforme di carattere legislativo e contrattuale e attualmente, ogni agente può contribuire all’aggiornamento del monitoraggio sui mandati e sull’andamento della propria attività professionale attraverso l’Osservatorio web.

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